1. Definizione e caratteristiche principali del contratto
1.1. Cos’è la r.c. auto
La r.c. auto (responsabilità civile autoveicoli terrestri) è
il contratto di assicurazione che garantisce il conducente nonché - se
persona diversa - il proprietario del mezzo contro il rischio di dover
risarcire a terzi i danni provocati dalla circolazione del veicolo.
La
polizza r.c. auto è un contratto assicurativo obbligatorio
per legge (per saperne di più vedi il punto
1.4 “Diritti e doveri
dell’assicurato”).
1.2. Cosa sono le garanzie accessorie
Le garanzie accessorie sono delle coperture assicurative, non
obbligatorie, che è possibile aggiungere al momento della
sottoscrizione della polizza r.c. auto: furto, incendio,
cristalli, assistenza e atti vandalici sono le più
comuni.
In questo modo è possibile assicurare anche la propria persona
(in qualità di proprietario e/o di conducente) e il veicolo dai danni
per i quali la polizza r.c. auto non opera, garantendosi in tal modo
una tutela più ampia.
Ogni garanzia accessoria copre l’assicurato dai danni
causati o subiti in determinate situazioni.
Ad esempio, la garanzia
furto copre i danni al veicolo
dell‘assicurato derivanti da sottrazione, danneggiamento e distruzione
di sue parti a seguito di furto (totale o parziale) o rapina, anche se
solo tentati, mentre la garanzia
incendio copre i danni al veicolo
derivanti dal fuoco sviluppatosi sia per agenti esterni, compreso il
fulmine e lo scoppio del carburante, sia per fenomeni interni, quali il
corto circuito dell'impianto elettrico o il surriscaldamento del motore.
È proprio sulle coperture accessorie alla r.c. auto che si possono
trovare le maggiori differenze di prezzo fra le diverse compagnie ed è
perciò fondamentale confrontare le diverse polizze valutando sia la
misura del premio che il contenuto delle garanzie offerte.
Ad ogni modo per valutare la convenienza di una garanzia rispetto ad
un’altra, tieni presenti le tue caratteristiche: come guidi, la
frequenza con cui guidi e lo stato del veicolo che possiedi.
1.3. Quali sono i soggetti coinvolti in un contratto r.c. auto
È possibile stipulare una polizza r.c. auto a proprio nome
(contraente) anche se il veicolo è di proprietà di altri.
Il contraente è la persona
(fisica o giuridica) che sottoscrive la polizza e assume l'obbligo di
pagare il premio. Non è detto che il contraente sia anche l'assicurato.
L’assicurato è la persona il cui
interesse è protetto dalla garanzia prevista dal contratto ed è il
proprietario del veicolo (registrato al
P.R.A.). Sono equiparati al
proprietario: l’usufruttuario, l’acquirente con patto di riservato
dominio e il
locatario in caso di locazione finanziaria. L’assicurato è
titolare di tutti i diritti derivanti dalla
polizza e quindi
dell’interesse economico protetto.
Il terzo danneggiato è il
soggetto che ha riportato un danno a seguito di un
sinistro stradale.
Non è considerato terzo e non ha diritto al
risarcimento il conducente
del veicolo responsabile del sinistro e, per i danni alle cose, anche
il proprietario del veicolo, l’usufruttuario, l’acquirente con patto di
riservato dominio e il locatario nel rapporto di leasing, nonché gli
altri soggetti previsti dall’art. 129 del
Codice delle Assicurazioni.
Il conducente, che può essere
persona diversa dal proprietario, è il soggetto preposto alla guida del
veicolo su strade o aree pubbliche. Avendo il controllo e l’effettiva
disponibilità dei congegni meccanici che determinano il movimento, in
caso di danno provocato a terzi durante la guida si presume che egli
sia il danneggiante, cioè il soggetto responsabile del danno. Spetta al
conducente provare di aver fatto tutto il possibile per evitare il
danno.
1.4. Diritti e doveri dell’assicurato
In Italia l’assicurazione r.c. auto è
obbligatoria. In particolare:
a) ogni veicolo a motore per poter circolare deve essere
obbligatoriamente coperto da una assicurazione r.c. auto rilasciata da
una
impresa di assicurazione a ciò abilitata
(gli elenchi sono disponibili nel sito www.ivass.it, nell’area “Per i Consumatori”,
all’interno della sezione “R.C. Auto”, alla voce “
Elenco delle imprese italiane” e alla voce “
Elenco delle imprese estere”);
Il veicolo non assicurato è soggetto a sequestro ed il proprietario a
sanzione determinata dal Codice della strada.
b) le imprese di assicurazione sono obbligate a prestare
l’assicurazione r.c. auto: sono, infatti, tenute ad accettare le
richieste di copertura da parte dei consumatori.
L’eventuale rifiuto di
rilasciare la polizza r.c. auto va immediatamente segnalato all’
IVASS
per gli accertamenti e le conseguenti iniziative di vigilanza. Le
imprese hanno, infatti, l’obbligo di accettare la richiesta di
copertura applicando le condizioni di polizza e le tariffe che hanno
preventivamente stabilito e reso pubbliche (sui loro siti internet e
nelle agenzie).
Le imprese, tuttavia, prima di concludere il contratto possono
verificare l’identità del contraente e dell’intestatario del veicolo,
se persona diversa, e i dati contenuti nell’attestato di rischio (per
saperne di più vedi il punto
1.24 “Cos’è l’attestato di rischio”) per
poter attribuire la corretta classe di merito.
Qualora la
compagnia, una volta stipulato il contratto,
accertasse che il contraente non aveva diritto alla classe di merito
che gli è stata assegnata, potrà procedere a rettifica, applicando i
conseguenti correttivi tariffari.
Le imprese non possono condizionare il rilascio della polizza r.c. auto
alla sottoscrizione di qualunque altro contratto, tranne che nel caso
di polizza con clausola di “franchigia a recupero garantito” (per
saperne di più vedi il punto
1.14 “Cosa sono la franchigia,
l’esclusione e la rivalsa”).
1.5. Da chi ti puoi assicurare
La vendita di un contratto di assicurazione r.c. auto può
avvenire direttamente presso le imprese di assicurazione (e i loro
diretti collaboratori) oppure tramite gli intermediari iscritti nel
Registro Unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi (RUI) e
nell’Elenco degli intermediari comunitari annesso al Registro.
1.6. Come scegliere la compagnia di assicurazione
Il settore assicurativo è sottoposto ai controlli previsti
dalla legge e, in particolare, alla vigilanza dell’IVASS (l’Istituto
per la vigilanza sulle assicurazioni); le imprese di assicurazione per
poter operare devono essere dotate di specifica
autorizzazione/abilitazione rilasciata dall’Istituto.
Sul sito dell’IVASS, nell’area “Per i Consumatori”,
tra i “Quick Link” alle voci “
Albi imprese”,
sono riportati gli elenchi delle imprese di assicurazione italiane ed estere
autorizzate o abilitate ad operare in Italia.
Nella stessa area e sempre tra i “Quick Link”,
puoi consultare gli “
Elenchi imprese r.c.auto e natanti”.
Prima di sottoscrivere un contratto verifica sempre che la
denominazione della compagnia corrisponda esattamente ad una di quelle
presenti nei suddetti Albi/Elenchi. Qualora la tua scelta ricada su una
impresa estera con sede in un Paese dell’Unione Europea, devi tener
presente che la legislazione applicabile al contratto,
obbligatoriamente indicata nella Nota informativa, deve essere quella
italiana.
Nell’area “Per i consumatori” del sito www.ivass.it,
sempre tra i “Quick Link”, è disponibile l’“
Elenco Avvisi Casi di Contraffazione”,
costruito sulla base delle segnalazioni pervenute all’Istituto.
Se il contratto è stipulato tramite tecnica di comunicazione a
distanza, ossia tramite telefono o internet (per saperne di più vedi il
punto
1.8 “I contratti stipulati via telefono o via internet”), ti
segnalo che ti deve essere comunque riconosciuta la tutela prevista
dalla legge italiana in materia di informativa precontrattuale.
Per saperne di più vedi il regolamento n. 34 del 19 marzo 2010
pubblicato nel sito dell’IVASS.
1.7. Quali sono gli intermediari assicurativi ai quali ti
puoi rivolgere
La vendita di un contratto di assicurazione r.c. auto può
avvenire anche attraverso intermediari assicurativi, ossia i soggetti
che professionalmente presentano o propongono prodotti assicurativi e
riassicurativi, prestano assistenza e consulenza finalizzata a tale
attività e collaborano alla gestione e all’esecuzione dei contratti
stipulati.
Tali intermediari, iscritti in una delle cinque sezioni del
Registro unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi (RUI)
sono:
gli agenti, i broker (sezioni A e B)
e i loro collaboratori (sezione E);
i produttori diretti delle imprese (sezione C);
gli intermediari finanziari, le SIM, le banche, gli uffici postali
(sezione D)
e i loro collaboratori (sezione E)
.
Ti segnalo che gli addetti all’attività di intermediazione che operano
all’interno dei locali di un intermediario iscritto non hanno l’obbligo
di iscrizione al RUI, mentre gli intermediari comunitari hanno
l’obbligo di iscriversi nell’Elenco annesso al RUI.
Verifica sempre che l’intermediario
con il quale entri in contatto sia iscritto in una delle sezioni del RUI
o nell’Elenco annesso, pubblicati nel sito dell’IVASS
(nell’area “Per i consumatori”, tra i “Quick Link”,
alla voce “Registro Unico Intermediari”).
In occasione del primo contatto l’intermediario deve
consegnarti un documento riepilogativo dei principali obblighi di
comportamento ai quali si deve attenere e, prima della sottoscrizione
della proposta, ti deve consegnare una dichiarazione dalla quale
risultino i suoi dati essenziali (nome, cognome, recapito telefonico,
denominazione della società per la quale opera, etc.).
Per saperne di più vedi i regolamenti n. 5 del 16 ottobre 2006
e n. 34 del 19 marzo 2010 pubblicati nel sito dell’IVASS.
Prima di sottoscrivere un contratto di assicurazione,
verifica sempre la qualifica professionale dell’intermediario e il
rapporto che intrattiene con l’impresa che offre la prestazione.
In alcuni casi si sono sviluppate reti di vendita
particolarmente capillari denominate multilevel marketing o network
marketing, in cui, tra l’altro, il venditore procaccia clienti che
possono diventare a loro volta venditori e percepisce una remunerazione
sia sul contratto direttamente venduto che sui contratti venduti dagli
altri componenti della rete che egli stesso ha arruolato.
I soggetti che coordinano la rete devono avere un regolare
mandato agenziale e ogni componente della rete stessa deve essere
iscritto nel RUI.
La presentazione dei contratti può avvenire esclusivamente con
modulistica predisposta dall’impresa ed il contenuto delle proposte di
assicurazione, preventivamente numerate, non può essere modificato.
All’atto dell’accettazione della proposta o al momento della
trasmissione della polizza definitiva, ti deve essere indicato, per
iscritto, la struttura o il numero verde cui puoi rivolgerti per
ottenere l’assistenza post-vendita (per saperne di più vedi il
regolamento n. 5 del 16 ottobre 2006 pubblicato nel sito dell’IVASS).
1.8. I contratti stipulati via telefono o via internet
Se concludi un contratto a distanza (es. telemarketing o
tramite internet) ricorda che prima della stipulazione ti dovranno
essere forniti
(e quindi potrai pretendere) le informazioni e i documenti che
acquisiresti presso un punto vendita dell’impresa o un intermediario
assicurativo, ossia:
a. l’informativa precontrattuale prevista per tutti i tipi di
contratti, con i dati essenziali degli intermediari (ad es. numero e
data di iscrizione nel Registro unico degli intermediari assicurativi,
con indicazione della qualità con la quale opera; potenziali situazioni
di conflitto di interessi connesse alla detenzione di partecipazioni in
un’impresa di assicurazioni o viceversa; eventuale obbligo di proporre
esclusivamente i contratti di una o più imprese di assicurazione);
b. le seguenti informazioni:
- le principali caratteristiche del servizio o del prodotto
che ti viene offerto;
- ammontare del premio totale, compresi i relativi oneri,
commissioni, spese ed imposte, che dovrai corrispondere;
- qualsiasi costo specifico aggiuntivo relativo
all’utilizzazione della tecnica a distanza;
- le modalità di ricezione e trasmissione della
documentazione precontrattuale e contrattuale;
- le modalità di sottoscrizione e ritrasmissione del
contratto; ricorda che, comunque, entro 5 giorni dalla conclusione del
contratto, l’impresa è tenuta ad inviarti il contratto stesso per la
sottoscrizione.
Nel caso di vendita tramite call center hai sempre diritto a
essere messo in contatto con il responsabile del coordinamento e del
controllo dell’attività di promozione e collocamento del prodotto; ti
dovrà inoltre essere trasmesso un riepilogo dei principali obblighi di
comportamento dell’intermediario quali, ad esempio, l’obbligo di
proporre contratti adeguati alle tue esigenze di copertura assicurativa
(per saperne di più vedi i regolamenti n. 5 del 16 ottobre 2006 e n. 34
del 19 marzo 2010 pubblicati nel sito dell’IVASS).
Nei contratti conclusi a distanza il contraente è titolare
di un diritto al ripensamento che gli consente di recedere dal
contratto entro 14 giorni dalla data della conclusione ovvero dalla
data in cui riceve le condizioni di polizza o le informazioni
contrattuali, se successiva. Leggi con attenzione la Nota informativa.
1.9. Quali sono i documenti che attestano l’assolvimento
dell’obbligo di assicurazione
L’adempimento dell’obbligo di assicurazione è attestato dalla
polizza e dal certificato di assicurazione.
per saperne di più vedi il punto 1.22 “Come si conclude il
contratto r.c. auto”.
Il certificato di assicurazione, è il documento, rilasciato
dalla compagnia, dal quale risultano la denominazione dell’impresa, il
numero della polizza, la targa o, in assenza di questa, i dati del
telaio e del motore, il periodo di assicurazione per il quale
l’assicurato ha pagato il premio.
È obbligatorio tenerlo a bordo del veicolo a disposizione per eventuali
controlli ed esibirlo a richiesta delle Autorità e di una eventuale
controparte, in occasione di un sinistro.
Sino al 18 ottobre 2015, a seguito del pagamento del premio,
veniva emesso anche il contrassegno. Si trattava di un tagliando
cartaceo, riportante la denominazione della compagnia, il numero di
targa o di telaio del veicolo e la data di scadenza del periodo per il
quale era stato pagato il premio. Doveva essere esposto in modo ben
visibile dall’esterno del veicolo con lo scopo di agevolare i terzi
danneggiati nell’identificazione della compagnia del responsabile
dell’incidente.
Oggi ciò non è più necessario perché un controllo più
efficace della copertura assicurativa viene effettuato elettronicamente
mediante verifica della presenza della targa del veicolo nella banca
dati istituita presso la Motorizzazione Civile.
La dematerializzazione del contrassegno contribuirà a ridurre
se non ad eliminare il fenomeno, molto diffuso nel nostro Paese, della
falsificazione dei documenti assicurativi.
Nel quadro del nuovo sistema, le compagnie di assicurazione
trasmettono, in tempo reale, a una “banca dati delle coperture
assicurative” (SITA) le informazioni relative ad ogni polizza r.c.auto,
nuova o rinnovata. Tali dati possono essere incrociati con quelli
registrati dalla Motorizzazione Civile nella citata “banca dei veicoli
immatricolati”.
Ciò consente: all’assicurato di circolare subito dopo
la stipula del contratto senza dover attendere, come in passato, la
mezzanotte del giorno di pagamento del premio; alle Forze dell’Ordine
di accertare telematicamente e con immediatezza se il veicolo che
intendono controllare è regolarmente assicurato o è sprovvisto di
assicurazione.
In caso di incidente, ad oggi ogni assicurato può acquisire la
denominazione della compagnia di controparte chiedendo all’altro
conducente l’esibizione del certificato di assicurazione, della polizza
o della quietanza di pagamento del premio.
Si stanno tuttavia diffondendo nel mercato offerte di app che
consentono anche all’assicurato che disponga del numero di targa del
veicolo responsabile, parzialmente o totalmente, del sinistro di
verificarne i dati assicurativi con modalità analoghe a quelle
utilizzate dalle Forze dell’ordine.
1.10. Quali sono le formule tariffarie r.c. auto
Le coperture r.c. auto non sono tutte uguali; per le
autovetture, per i ciclomotori e i motocicli la legge prevede che i
contratti di assicurazione siano obbligatoriamente stipulati in base:
- alla formula c.d. bonus malus (per saperne di più vedi il
punto 1.15 “Cos’è il bonus malus”) che prevede ad ogni scadenza annuale
la variazione in aumento o in diminuzione del premio applicato all'atto
della stipulazione o del rinnovo, in relazione al verificarsi o meno di
sinistri nel corso di un certo periodo di tempo;
- a clausole di franchigia (per saperne di più vedi il punto
1.14 “Cosa sono la franchigia, l’esclusione e la rivalsa”) che
prevedono un contributo dell'assicurato al risarcimento del danno.
Sono inoltre possibili formule miste fra le due tipologie. Per
le altre categorie di veicoli, oltre alla bonus malus e alla formula
con franchigia, sono invece possibili altre formule tariffarie (tariffa
fissa, pejus, ecc.).
1.11. Cosa è bene sapere prima di sottoscrivere un contratto
r.c. auto
Prima di sottoscrivere il contratto hai diritto che ti venga
consegnato, presso le sedi o i punti vendita dell’impresa, il Fascicolo
informativo che comprende la Nota informativa, le condizioni
contrattuali e il modulo di polizza; lo puoi consultare anche nei siti
internet delle imprese, ove è obbligatoriamente pubblicato.
Per valutare la convenienza del prodotto che ti viene offerto
devi tener conto non solo del premio di tariffa (per saperne di più
vedi il punto
1.12 “Come si compone il premio r.c. auto”), ma anche dei
massimali di garanzia (per saperne di più vedi il punto
1.13 “Cos’è il
massimale di garanzia”) e delle condizioni contrattuali, con
particolare riferimento alle clausole di franchigia, esclusione e
rivalsa (per saperne di più vedi il punto
1.14 “Cosa sono la
franchigia, l’esclusione e la rivalsa”).
Presta particolare attenzione alle garanzie accessorie alla
r.c. auto (per saperne di più vedi il punto 1.2 “Cosa sono le garanzie
accessorie”) che sono oggetto di tariffazione e tassazione separate
dalla r.c. auto, anche se solitamente prestate insieme con essa.
1.12. Come si compone il premio r.c. auto
Il premio, che costituisce di regola condizione di efficacia
della garanzia, rappresenta il prezzo che il contraente paga per
acquistare la garanzia offerta dalla compagnia e si compone di diversi
elementi:
- il premio puro, ossia quella
parte del premio che viene calcolata dall’impresa sulla base della
valutazione del rischio che intende assumere;
- il premio di tariffa, ossia
la somma del premio puro e dei caricamenti, cioè dei costi che
l’impresa deve sostenere per la gestione della polizza;
- il premio lordo, ossia
l’importo che il contraente deve effettivamente versare all’impresa,
che si ottiene aggiungendo al premio di tariffa le imposte che possono
variare, a seconda della provincia (l’aliquota base, fissata al 12,5%
può variare in aumento o in diminuzione fino a un massimo di 3,5 punti
percentuali).
Il premio r.c. auto varia in funzione di molteplici
parametri e può differire da compagnia a compagnia anche in misura
significativa.
Solitamente viene calcolato in base a statistiche su anni
precedenti (frequenze e costi medi dei sinistri) e a fattori c.d. di
personalizzazione (la condotta su strada, il numero di incidenti in cui
si è stati coinvolti); gli altri elementi che le compagnie utilizzano
sono: la potenza del veicolo e la sua alimentazione, la provincia di
immatricolazione del veicolo, le informazioni personali
sull’assicurato, con particolare riferimento all’età e alla
professione, alle modalità di utilizzo del veicolo assicurato.
Ti ricordo che di recente, in conformità alle Direttive
comunitarie, tra i fattori di personalizzazione tariffaria non può più
essere utilizzata la differenza di genere.
1.13. Cos’è il massimale di garanzia
È la somma massima che l’impresa è tenuta a pagare in caso di sinistro ed è stabilita dall’impresa in funzione dell’entità del premio.
Il Codice delle Assicurazioni ne fissa il limite minimo (al di sotto del quale le imprese non possono scendere)
in € 6.070.000 per i danni alle persone e € 1.220.000 per i danni alle cose (c.d. massimale minimo di legge).
Per i veicoli a motore con più di otto posti i massimali minimi sono pari ad € 15.000.000 per i danni alle persone ed € 1.000.000 per i danni alle cose.
1.14. Cosa sono la franchigia, l’esclusione e la rivalsa
La
franchigia è una clausola contrattuale in base alla quale, a fronte
di un premio più contenuto, il contraente si obbliga a farsi carico (e
quindi a restituire alla compagnia) di una parte del costo del sinistro
liquidato dall’impresa al terzo danneggiato.
Al fine di rendere più
agevole per l’impresa il recupero della franchigia, può essere prevista
la clausola di
franchigia a recupero garantito, in base alla quale
l’impresa stessa può legittimamente prevedere contrattualmente, in
abbinamento alla polizza r.c. auto, altri contratti assicurativi,
bancari o finanziari, con i quali si garantisce, in caso di pagamento
di un sinistro per un importo che eccede il valore della franchigia, il
recupero della parte di risarcimento a carico del proprio assicurato.
Le
esclusioni e le
rivalse sono clausole contrattuali che
limitano o escludono la copertura del rischio, e quindi il
risarcimento, in caso di sinistro.
I casi di esclusione delle coperture sono indicati
tassativamente dalle compagnie e generalmente si riferiscono agli
incidenti provocati dal conducente in stato di ebbrezza o sotto effetto
di sostanze stupefacenti ovvero la guida senza patente.
In presenza di tali limiti la compagnia è comunque obbligata a
liquidare il sinistro al danneggiato ma ha diritto di rivalersi sul
contraente, cioè di chiedergli la restituzione totale o parziale di
quanto pagato.
Occorre prestare particolare attenzione alle polizze che
prevedono la “guida esclusiva”; in questi casi, infatti, la copertura è
limitata al solo caso dei conducenti identificati nel contratto: se
l’incidente è provocato da un conducente diverso, la compagnia ha
diritto di rivalsa nei confronti del contraente per l’importo pagato al
danneggiato.
Leggi con attenzione le clausole di franchigia, esclusione e
rivalsa previste dal tuo contratto, che sono indicate nella Nota
informativa precontrattuale.
Per una scelta realmente consapevole confronta i prezzi dei
preventivi, tenendo conto della presenza o meno di clausole di
esclusione e rivalsa.
Ricorda inoltre che la copertura r.c. auto non comprende il
risarcimento dei danni subiti dall’assicurato responsabile del sinistro
(per questa garanzia esistono delle coperture accessorie, ad es.
infortunio del conducente).
1.15. Cos’è il bonus malus
È il sistema di tariffazione più utilizzato per le
autovetture, per i motocicli e per i ciclomotori.
Più bassa è la classe di bonus malus più economica è la
polizza. La variazione del premio ad ogni scadenza annuale (in aumento
o in diminuzione) è funzione della classe di merito assegnata al
contratto, che migliora (bonus) o peggiora (malus) rispettivamente in
assenza o in presenza di sinistri con responsabilità principale del
conducente che siano stati pagati dall’impresa, anche solo a titolo
parziale, durante un predefinito periodo di osservazione.
Per saperne di più vedi il punto 1.16 “Cos’è il periodo di
osservazione”.
Nel periodo di osservazione viene quindi
valutata la virtuosità del guidatore.
Se, in tale periodo, l'automobilista non ha causato incidenti,
normalmente scenderà di una classe di merito (bonus) ottenendo una
riduzione sul premio assicurativo per l’anno successivo; se invece ha
causato incidenti, retrocederà almeno di due classi di merito (malus) e
subirà un rincaro del prezzo da pagare per la nuova polizza.
Per saperne di più vedi i punti 1.17 “Com’è attribuita la
responsabilità del sinistro” e 1.18 “Come evolve la classe di merito”.
Il malus è applicato anche in caso di sinistro con
responsabilità paritaria dei conducenti allorquando venga pagata una
quota di sinistro che, sommata alle quote di responsabilità paritaria
eventualmente attribuite nei cinque anni precedenti ed annotate
nell’attestato di rischio, determina il raggiungimento di una
percentuale di responsabilità complessiva di almeno il 51% (c.d.
responsabilità cumulata).
1.16. Cos’è il periodo di osservazione
È il periodo temporale nel corso del quale viene valutata la
condotta di guida del conducente del veicolo: inizia il giorno della
decorrenza della copertura e termina 60 giorni prima della scadenza
annuale.
Per le annualità successive inizia 2 mesi prima della decorrenza del
nuovo contratto e termina 2 mesi prima della scadenza annuale.
1.17. Com’è attribuita la responsabilità del sinistro
Nei sinistri tra due veicoli, il responsabile principale è il
conducente cui sia stato attribuito un grado di responsabilità pari
almeno al 51%. Nei sinistri con più di due veicoli, responsabile
principale è il conducente cui sia stato attribuito un grado di
responsabilità superiore a quello attribuito agli altri conducenti
coinvolti.
L’accertamento della responsabilità principale a carico di uno
dei conducenti e il conseguente pagamento del sinistro, anche solo a
titolo parziale, legittima l’impresa ad applicare immediatamente il
malus al contratto relativo al veicolo condotto dal soggetto
individuato come responsabile principale;
la quota di responsabilità non principale accertata a carico dell’altro
o degli altri conducenti non dà luogo ad alcuna conseguenza (né ad
applicazione del malus né ad annotazione nell’attestato di rischio).
Qualora sia stato effettuato un pagamento parziale di un
sinistro con responsabilità principale, con conseguente penalizzazione
della classe di merito, gli ulteriori pagamenti parziali riferiti al
medesimo sinistro non determinano alcuna ulteriore penalizzazione della
classe di merito.
L’accertamento di un
concorso di colpa paritario a carico dei
conducenti (e relativo pagamento, anche solo parziale, del sinistro)
non determina l’applicazione del malus per i contratti relativi ai
veicoli coinvolti (due o più), ma soltanto l’annotazione nei relativi
attestati di rischio della quota di corresponsabilità paritaria dei
conducenti. L’annotazione è effettuata per verificare se nel periodo
massimo di cinque anni successivi alla prima annotazione venga
raggiunta la percentuale cumulata del 51%. In tal caso la compagnia
applicherà il malus al primo pagamento (anche parziale).
Un nuovo periodo, sempre della durata massima di 5 anni dalla
prima annotazione, inizierà a decorrere quando il veicolo dovesse
essere nuovamente coinvolto in un sinistro con corresponsabilità
paritaria del conducente.
Il periodo si conclude senza conseguenze alla sua scadenza
naturale se entro 5 anni dalla prima annotazione il cumulo delle quote
non raggiunga la soglia del 51%. In tal caso la quota o le quote di
corresponsabilità paritaria annotate nei 5 anni vengono cancellate.
1.18. Come evolve la classe di merito
L’evoluzione della classe di merito avviene in base ad una
scala di valutazione elaborata autonomamente da ciascuna compagnia
(c.d. “classi di merito interne”).
Per garantire la comparabilità tra i diversi sistemi adottati
dalle imprese, l’IVASS ha introdotto la
classe di merito di conversione universale (CU) che si articola in 18 classi, dove la 1 è assegnata ai più meritevoli e la 18 ai più sinistrosi.
Nell’attestato di rischio le imprese devono indicare oltre alla classe di merito di assegnazione interna, anche la corrispondente CU.
Per saperne di più vedi il punto
1.24 “Cos’è l’attestato di rischio”.
Al veicolo assicurato per la prima volta dopo l’immatricolazione o dopo il passaggio di proprietà (voltura al P.R.A.)
viene convenzionalmente assegnata la CU 14.
Qualora il passaggio di proprietà avvenga da parte di una pluralità di intestatari a favore di uno soltanto di essi, la compagnia
(anche se diversa dalla precedente) è tenuta a riconoscere, a quest’ultimo, la CU già maturata sul veicolo.
Lo stesso principio si applica alla successione tra coniugi in
comunione di beni, alla vendita del veicolo intestato ad uno dei
coniugi in comunione di beni e trasferimento del relativo contratto su
veicolo di proprietà dell’altro coniuge; ciò in quanto in entrambi i
casi il
passaggio di proprietà ha carattere solo formale in virtù del regime di
comunione patrimoniale esistente tra i coniugi.
La tabella seguente indica come evolve annualmente la posizione dell’assicurato nella CU in funzione dei sinistri pagati nel periodo di osservazione.

In mancanza di sinistri l’assicurato ottiene il bonus che gli consente
di salire di una classe di merito; nel caso di uno o più sinistri nel
periodo di osservazione il malus ha un effetto significativamente
peggiorativo (per saperne di più vedi il regolamento n. 4 del 9 agosto
2006 pubblicato nel sito dell’IVASS).
1.19. Quale è la durata di un contratto r.c. auto
La durata è di un anno, che decorre dalle ore 24.00 del
giorno in cui hai pagato il premio; la scadenza è indicata nel
certificato di assicurazione.
È possibile l’emissione di polizze con durata inferiore
all’anno (c.d. “provvisorie”), in particolare per i veicoli con targa
provvisoria e per quelli che circolano per prova, collaudo o
dimostrazione. La compagnia è obbligata a risarcire i sinistri avvenuti
entro la data di scadenza della polizza.
È vietato il rinnovo automatico della copertura, ma è previsto un periodo di "tolleranza"
di 15 giorni oltre la data di scadenza, durante il quale la compagnia continua a rispondere dei sinistri causati dall'assicurato.
Il periodo di tolleranza consente all’assicurato di valutare le diverse offerte
presenti sul mercato e decidere se mantenere la stessa compagnia o cambiarla.
La c.d. legge concorrenza, ha esteso il divieto di tacito rinnovo alle polizze
di assicurazione accessorie abbinate alla polizza r.c.auto.
Anche per tali garanzie, come per la copertura r.c.auto, non è quindi più necessario,
prima della scadenza, comunicare all’impresa l’eventuale volontà di disdetta.
In caso di furto del veicolo la validità della garanzia cessa
a partire dal giorno successivo alla denuncia presentata all’Autorità
di pubblica sicurezza. In tal caso la compagnia deve rimborsarti la
quota parte di premio relativa al residuo periodo di assicurazione, al
netto dell’imposta sulle assicurazioni e del contributo al Servizio
Sanitario Nazionale (S.S.N.) già pagati dalla compagnia.
Nel caso in cui il veicolo rubato venga poi ritrovato, il
proprietario dovrà stipulare una nuova polizza r.c. auto (e gli verrà
attribuita la CU di ingresso, ossia la 14).
Qualora decidesse invece di acquistare un nuovo veicolo, su
quest’ultimo potrà trasferire la stessa classe di merito del veicolo
rubato.
1.20. È possibile richiedere sconti sulla tariffa?
Nel caso di imprese che operano mediante tecniche di vendita a distanza
ovvero attraverso intermediari, il preventivo rilasciato via internet deve contenere
l’avvertenza circa la possibilità di ottenere sconti rivolgendosi rispettivamente
alla direzione ovvero all’intermediario stesso.
La compagnia e gli intermediari assicurativi, oltre agli sconti sul premio di tariffa
che possono volontariamente prevedere a fini commerciali, in presenza di determinate condizioni,
eventualmente offerte (e accettate dai propri clienti), sono tenuti ad applicare
obbligatoriamente gli sconti recentemente previsti dalla c.d. legge concorrenza,
che verranno quantificati in base a modalità e criteri regolamentati dall’IVASS.
Si tratta, in particolare dell’accettazione di una o più delle seguenti proposte:
- ispezione del veicolo prima della sottoscrizione della polizza;
- installazione della scatola nera o di dispositivi equivalenti;
- installazione del dispositivo c.d. alcolock;
- residenza dell’assicurato nelle province a maggiore tasso di sinistrosità,
in assenza di sinistri negli ultimi quattro anni e con installazione di scatola nera.
1.21. Come scegliere la copertura migliore per le tue esigenze
La comparazione tra le polizze delle diverse imprese è
importante.
Nei punti vendita delle imprese e nei relativi siti internet è
possibile ottenere, anche in forma cartacea, preventivi personalizzati;
sono gratuiti e vincolano per almeno 60 giorni le imprese che li
forniscono.
I preventivi (come anche le polizze) devono indicare il
premio di tariffa, la misura della provvigione riconosciuta
dall’impresa all’intermediario, l’eventuale sconto applicato
dall’impresa e/o dall’intermediario.
1.21.1 Il TuoPreventivatore
La comparazione tra le polizze delle diverse imprese è
importante.
Un pratico strumento on line per confrontare i premi delle
polizze offerte dal mercato è il
TuoPreventivatore: si tratta di un
servizio gratuito, realizzato dall’IVASS in collaborazione con il
Ministero dello Sviluppo Economico, mediante il quale è possibile
confrontare e ricevere via e-mail, dopo aver compilato con i propri
dati i campi richiesti, l’elenco, in ordine di convenienza economica,
dei preventivi r.c. auto forniti dalle compagnie che offrono tali
coperture. Il servizio garantisce l’anonimato di chi lo utilizza.
Il
TuoPreventivatore lo puoi trovare direttamente
all’
indirizzo oppure sui siti dell’IVASS e
del Ministero dello Sviluppo Economico (nelle rispettive Home page agli
indirizzi
www.ivass.it e
www.sviluppoeconomico.gov.it).
I preventivi ottenuti con questo strumento sono vincolanti per
le imprese (se hai dato informazioni corrette) per almeno 60 giorni:
quello ottenuto tramite il TuoPreventivatore è il prezzo massimo (fatti
salvi eventuali sconti) che l’impresa potrà richiederti alla stipula
del contratto.
Prima di concludere il contratto prendi comunque visione dei
diversi Fascicoli informativi per effettuare la valutazione complessiva
del prodotto e per confrontare le garanzie offerte, le clausole, le
esclusioni, ecc., con quelle delle altre proposte presenti sul mercato.
1.22. Come si conclude il contratto r.c. auto
Il contratto r.c. auto si conclude solitamente mediante
sottoscrizione della polizza e, solo una volta pagato il premio, la
compagnia emette il certificato di assicurazione che attesta il periodo
di durata della garanzia, dalla sua decorrenza alla scadenza.” (per
saperne di più vedi il punto
1.9 “Quali sono i documenti che attestano
l’assolvimento dell’obbligo di assicurazione”).
Ricorda che l’eventuale errore o inesattezza delle
informazioni fornite alla compagnia assicurativa in sede di stipula del
contratto, nonché il mancato invio di documenti richiesti, possono
legittimare il recesso dal contratto da parte della compagnia stessa e,
in ogni caso, un ricalcolo del premio.
1.23. Come pagare il premio
Il premio può essere pagato con diverse modalità e la
quietanza è la prova di avvenuto pagamento (generalmente nella r.c.
auto il rilascio del certificato di assicurazione vale quale quietanza).
Ricorda che il pagamento del premio può avvenire con assegno
bancario, postale o circolare intestato all’impresa, oppure
all’intermediario espressamente in tale qualità (ad esempio, assegno
intestato a: Mario Bianchi, agente dell’Alfa Assicurazioni S.p.A.),
ovvero con ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o
postale, sistemi di pagamento elettronico, che abbiano come
beneficiario l’intermediario o l’impresa.
Qualora tu decidessi di pagare in contanti, presta la massima
attenzione e pretendi il contestuale rilascio della quietanza firmata.
Per conoscere le modalità di pagamento del premio è comunque
opportuno leggere attentamente quanto contenuto nelle condizioni
contrattuali.
Puoi pagare il premio annuale anche con rate semestrali o
trimestrali, a seconda di quanto previsto nelle norme tariffarie
dell’impresa. In questo caso considera il costo aggiuntivo di
frazionamento che generalmente viene applicato. All’atto della
conclusione del contratto ti devono anche essere consegnati, oltre ai
documenti sopra indicati, il modello per la
richiesta di risarcimento
del danno e il modulo di denuncia, ossia il c.d. modulo blu di
constatazione amichevole (per saperne di più vedi il regolamento n. 5
del 16 ottobre 2006 pubblicato nel sito dell’IVASS).
1.24. Cos’è l’attestato di rischio
È il documento, utilizzato nel sistema bonus malus, che
rappresenta la storia dei sinistri occorsi al veicolo,
indipendentemente dal suo conducente.
Nell’attestato di rischio vengono riportati i sinistri
verificatisi negli ultimi 5 anni e pagati dall’impresa, anche a titolo
parziale; è specificata la tipologia del danno liquidato e indicati i
sinistri con responsabilità principale del conducente, nonché i
sinistri nei quali sia accertato il concorso di colpa paritario dei
conducenti stessi.
L’attestato riporta anche le classi di merito di provenienza e
di assegnazione, riferite al proprietario del veicolo e stabilite sulla
base di una scala di valutazione elaborata autonomamente da ciascuna
impresa (cd. classi di merito “interne”), che premia o penalizza in
modo diverso la sinistrosità pregressa
Per saperne di più vedi il punto 1.15 “Cos’è il bonus
malus”).
Nell’attestato viene inoltre indicata la corrispondente CU,
calcolata in base alla scala bonus malus comune a tutte le imprese,
costituita da 18 classi di merito, che garantisce all’assicurato
omogeneità di valutazione allorché passi da una compagnia ad un’altra,
indipendentemente dalle regole evolutive interne adottate da ciascuna
di esse. È infatti possibile, sulla base delle informazioni contenute
nell’attestato di rischio, cambiare compagnia e conservare la propria
storia assicurativa, vedendo riconosciuta la sinistrosità pregressa
ovvero valorizzata la condotta di guida virtuosa.
A seguito della dematerializzazione dell’attestato di rischio,
dal 1° luglio 2015 il documento non è più cartaceo ma telematico.
Questa innovazione mira a contrastare il fenomeno della falsificazione
dei documenti assicurativi e, in particolare, della compravendita di
false attestazioni.
A tale fine, le compagnie alimentano la “banca dati degli
attestati di rischio” gestita dall’ANIA, l’Associazione Nazionale delle
Imprese di Assicurazione, sotto il controllo dell’IVASS e sono
obbligate a consultarla prima di emettere ogni polizza r.c.auto. Con il
nuovo sistema è stata eliminata la necessità per l’assicurato di
presentare, a un’eventuale nuova compagnia, il proprio documento
cartaceo in fase di stipula del contratto.
1.25. Obblighi delle imprese e nuove modalità di acquisizione dei dati
dell’attestato di rischio
Ricorda che la compagnia, almeno 30 giorni prima della
scadenza del contratto, deve trasmettere al contraente (o, se persona
diversa, al proprietario, usufruttuario, acquirente del veicolo a rate
o utilizzatore in leasing) una comunicazione recante l’avviso della
scadenza del contratto e le informazioni sul premio per la nuova
annualità.
Tale obbligo di comunicazione è previsto qualunque sia la
forma tariffaria ed il canale di vendita utilizzati.
Nell’occasione, le compagnie sono anche tenute a far conoscere
la situazione aggiornata dell’attestato di rischio. L’obbligo si
ritiene assolto anche con la messa a disposizione del documento
telematico in un’area riservata del sito web dell’impresa.
Ciascun contraente può in tal modo accedere alla propria
posizione assicurativa previa richiesta delle credenziali di accesso
all’area riservata.
La compagnia, mediante pubblicazione di un’apposita
informativa sulla home page del proprio sito internet e in sede di
sottoscrizione del contratto, rende note la possibilità di richiedere
le credenziali di accesso all’area riservata del proprio sito web e le
modalità di consegna telematiche aggiuntive che, a scelta del
contraente, sono attivabili su richiesta (posta elettronica, app per
smartphone o tablet e social network).
È anche possibile ottenere una copia cartacea dell’attestato
dall’impresa o dall’intermediario assicurativo a cui eventualmente ci
siamo rivolti. Tieni presente, però, che il cartaceo ha valore solo
informativo e non è più un documento valido ai fini della stipula del
contratto. La polizza, infatti, viene emessa sulla base dei dati
risultanti dall’attestato digitale memorizzato nella banca dati,
consultando la quale la nuova compagnia è in grado di verificare, prima
della conclusione del contratto, le informazioni necessarie per poter
attribuire la corretta classe di merito e la tariffa corrispondente.
Analoghi obblighi di comunicazione da parte
delle compagnie sono previsti:
- in caso di sospensione del contratto, almeno 30 giorni
prima della nuova scadenza, successiva alla riattivazione.
- in caso di furto, esportazione definitiva all’estero,
consegna in conto vendita, demolizione, cessazione definitiva della
circolazione del veicolo avvenuti dopo la conclusione del periodo di
osservazione, cioè nei 2 mesi antecedenti alla scadenza annua del
contratto (per saperne di più vedi il punto 1.16 “Cos’è il periodo di osservazione”).
- in caso di vendita del veicolo, (sempre avvenuta dopo la
conclusione del periodo di osservazione), qualora il venditore scelga
di risolvere (cioè sciogliere) il contratto anziché cederlo
all’acquirente o trasferirlo su altro veicolo di proprietà.
Qualora il furto, l’esportazione definitiva all’estero, la
consegna in conto vendita, la demolizione, la cessazione definitiva
della circolazione, la vendita del veicolo con risoluzione del
contratto avvengano prima della conclusione del periodo di osservazione
(cioè prima di due mesi antecedenti la scadenza annua del contratto) o
qualora un contratto annuale abbia durata inferiore per il mancato
pagamento di una rata di premio, la compagnia non è tenuta a
trasmettere al contraente (o a uno degli altri soggetti sopra elencati)
l’attestato di rischio.
Fatto salvo quanto sopra, il contraente (o uno degli altri
soggetti sopra elencati) può consultare o richiedere in ogni momento,
anche in corso di contratto, l’attestato di rischio. In tal caso il
documento (accessibile da web o trasmesso telematicamente o la sua
copia cartacea) sarà quello relativo all’ultima annualità conclusa al
momento della richiesta.”
Nel caso di passaggio di proprietà del veicolo da una
pluralità di intestatari ad uno soltanto di essi, l’attestato deve
essere trasmesso o reso accessibile a quest’ultimo.
1.26. Quali sono gli obblighi del contraente in relazione
all’attestato di rischio
Dal 1° ottobre 2015, a seguito della dematerializzazione
dell’attestato di rischio introdotta dalla nuova normativa, se vuoi
assicurare il tuo veicolo con una nuova impresa, non è più necessario,
all’atto della sottoscrizione del contratto, consegnarle l’attestato di
rischio della compagnia con la quale eri in precedenza assicurato.
Non correrai in nessun caso il rischio di veder assegnato il
nuovo contratto alla CU più penalizzante, ossia la 18, come succedeva
prima in assenza di tale documento (per saperne di più vedi i punti
1.15 e
1.24).”
1.27. Qual è il periodo di validità dell’attestato di rischio
L’attestato di rischio è valido 5 anni; in caso di documentata
cessazione del rischio assicurato (per vendita, consegna in conto
vendita, furto, demolizione, cessazione definitiva della circolazione o
definitiva esportazione all’estero di un veicolo di proprietà) o in
caso di sospensione del contratto per mancato utilizzo del veicolo
risultante da apposita dichiarazione del contraente, l’ultimo attestato
di rischio conseguito conserva validità per 5 anni.
Ciò vuol dire che il contraente ha diritto di conservare la classe di merito risultante
dall’ultimo attestato di rischio conseguito qualora entro 5 anni
stipuli un nuovo contratto, presso la stessa o altra impresa, in
relazione ad altro veicolo di proprietà (nei casi di documentata
cessazione del rischio) o in relazione al medesimo veicolo (nei casi di
sospensione).
Per saperne di più vedi il punto 2.1 “Cosa fare per…
Sospendere e riattivare la polizza”.
1.28. Chi ha diritto di utilizzare l’attestato di rischio
relativo a veicoli in leasing/noleggio a lungo termine
Nei contratti di leasing o di noleggio a lungo termine non
inferiori a 12 mesi l’utilizzatore del veicolo può, alla scadenza,
chiedere di mantenere l’ultimo attestato di rischio relativo al veicolo
utilizzato.
Ciò per poter assicurare, presso la stessa o altra compagnia,
il medesimo veicolo se acquisito in proprietà mediante esercizio della
facoltà di riscatto, o altro veicolo di proprietà. L’impresa classifica
il contratto sulla base delle informazioni contenute nell’attestato
dopo aver verificato l’effettiva utilizzazione da parte del richiedente
del veicolo cui l’attestato si riferisce, anche mediante dichiarazione
rilasciata dal precedente contraente (società di leasing o di noleggio).
La disposizione mira a garantire all’utilizzatore del veicolo
la possibilità di trasferire sul medesimo veicolo, se acquisito in
proprietà mediante esercizio della facoltà di riscatto, o su altro
veicolo di proprietà la storia assicurativa maturata durante il leasing
o il noleggio ed evitare così l’assegnazione alla classe d’ingresso.
1.29. Come si rinnova un contratto r. c. auto
Il decreto legge n. 179 del 18 ottobre 2012 convertito nella
Legge n. 221 del 17 dicembre 2012 ha abolito per i contratti r.c. auto
la clausola di tacito rinnovo: dal 1 gennaio 2013, pertanto, i
contratti r.c. auto esauriscono i loro effetti alla scadenza annuale.
L’impresa deve, tuttavia, garantire le coperture almeno per i
successivi 15 giorni (conservazione per legge del “periodo di
tolleranza”).
L’impresa, in ogni caso, è tenuta ad avvisare il contraente
della scadenza del contratto con preavviso di almeno 30 giorni.
Per la stipula di un nuovo contratto sarà quindi necessaria
una nuova manifestazione di volontà, presso la stessa o una diversa
impresa assicurativa.
1.30. Come deve essere comunicata la variazione del premio
La compagnia deve avvisare il contraente prima della scadenza
annuale del contratto, fornendo almeno 30 giorni prima informazioni sul
premio per la nuova annualità e i dati aggiornati dell’attestato di
rischio: informazioni sul premio per la nuova annualità: la compagnia
potrà fornire direttamente il dettaglio delle singole componenti della
variazione del premio rispetto all’annualità precedente (es. per
variazione tariffaria, per variazione della classe di merito), oppure
invitare il contraente a consultare il sito o a rivolgersi
all’agente/punto vendita/call center, i quali sono tenuti a fornirti le
informazioni.
Per saperne di più vedi il regolamento n. 4 del 9 agosto
2006 pubblicato nel sito dell’IVASS.
1.31. Quali obblighi di comunicazione ha il contraente quando vuole
cambiare compagnia di assicurazione
Il contraente, qualora intenda cambiare impresa, non ha l'obbligo di comunicare la disdetta.
Pertanto, alla scadenza annuale del contratto r.c. auto, e delle eventuali garanzie accessorie,
sarai libero di rinnovare le coperture con la stessa impresa o di stipulare
una nuova polizza con un'altra impresa assicurativa.
1.32. Quando si ha diritto alla restituzione del premio r.c. auto
Nel caso tu decida di vendere il tuo veicolo in corso di
contratto e scelga di non cedere la relativa garanzia r.c. auto al
nuovo acquirente ovvero di non trasferire la stessa su altro veicolo di
tua proprietà, il contratto stesso si risolve a far data dal
trasferimento di proprietà.
Per effetto della cessazione del rischio hai diritto alla
restituzione della parte di premio pagata e non goduta, dopo aver
restituito alla compagnia il certificato di assicurazione.
Da tale importo sarà però detratta una somma pari all’imposta pagata
dalla compagnia e al contributo obbligatorio da questa versato al
Servizio Sanitario Nazionale (S.S.N.).
Hai diritto alla restituzione della parte di premio pagata e non goduta
(sempre al netto dell’imposta pagata dalla compagnia e del contributo
al S.S.N.) anche nelle ipotesi di demolizione o cessazione della
circolazione del veicolo senza trasferimento della relativa garanzia su
altro veicolo, ovvero nel caso in cui alla sospensione del contratto
non ne sia seguita la riattivazione nei termini contrattualmente
previsti e si sia verificato uno degli eventi sopra descritti (vendita,
demolizione, definitiva esportazione all’estero o cessazione della
circolazione del veicolo).
In caso di furto del veicolo, hai diritto al rimborso della
parte di premio pagata e non goduta (anche in questo caso al netto
dell’imposta pagata dalla compagnia e del contributo al S.S.N.)
relativa al periodo compreso tra il giorno successivo alla denuncia
all’Autorità di pubblica sicurezza e quello di scadenza indicato nel
certificato di assicurazione.
Attenzione!
Non confondere il premio relativo alla copertura obbligatoria r.c. auto
con il premio relativo all’assicurazione contro il furto del veicolo
(che è volontaria), solitamente offerta come garanzia accessoria alla
prima, che è comunque
dovuto per l’intera annualità.
Ciò significa che, in caso di furto del
veicolo, non avrai diritto al rimborso del premio o delle rate di
premio già versate relative alla garanzia furto. Ciò vale anche per le
altre garanzie accessorie.
2. Cosa fare per...
2.1. Sospendere e riattivare la polizza
Se sai con certezza di non utilizzare il tuo veicolo per un
certo periodo di tempo, puoi richiedere la sospensione della polizza.
Verifica che tale opportunità sia prevista dal contratto che
hai sottoscritto, controlla quale sia il periodo minimo di sospensione
per ottenere una posticipazione della scadenza contrattuale e, quindi,
beneficiarne in termini di premio.
Non tutti i contratti offrono la possibilità della sospensione della
garanzia e spesso prevedono un periodo minimo, che può variare da
impresa a impresa, perché tale facoltà possa essere esercitata.
Fai attenzione alla durata massima del periodo di
sospensione prevista nel contratto, che in genere è di un anno.
Quando sospendi il contratto di assicurazione devi restituire
alla compagnia il certificato: il veicolo è dunque privo di garanzia e
non può circolare.
Quando richiedi la riattivazione, non oltre il termine massimo previsto
nel contratto, l’impresa ti consegna nuovamente i documenti
assicurativi provvedendo, in base al contratto, a differire la scadenza
della polizza e a regolare il premio, a volte secondo la tariffa in
vigore in quel momento.
Almeno 30 giorni prima della scadenza del periodo di
proroga, l’impresa ti deve avvisare, fornendoti le informazioni
relative al premio e all’attestato di rischio.
Se non ne richiedi la riattivazione nel termine massimo
previsto, il contratto si scioglie. Hai comunque diritto di conservare
la classe di merito risultante dall’ultimo attestato di rischio
conseguito qualora assicuri presso la stessa o altra compagnia il
medesimo veicolo entro 5 anni dalla scadenza del contratto cui
l’attestato si riferisce.
2.2. Conservare la propria classe di merito in caso di acquisto di
ulteriore veicolo
Ricorda che ogni volta che una persona fisica, proprietaria di
uno o più veicoli già assicurati con polizza attiva, acquista un
ulteriore veicolo (nuovo o usato) della medesima tipologia, l’impresa
(la stessa o un’altra) deve assegnare questo ultimo veicolo alla CU
risultante dall’ultimo attestato di rischio conseguito sul veicolo o su
uno dei veicoli di proprietà già regolarmente assicurati con polizza
attiva.
Analogamente, ogni volta che un componente stabilmente
convivente di un nucleo familiare acquista un veicolo, l’impresa (la
stessa o un’altra) deve assegnarlo alla classe di merito risultante
dall’ultimo attestato di rischio conseguito su altro veicolo
regolarmente assicurato di proprietà di uno dei componenti del nucleo
familiare (a condizione che si tratti della medesima tipologia di
veicolo).
2.3. Conservare la propria classe di merito in caso di sostituzione del
veicolo
Ricorda che in caso di documentata vendita, consegna in conto
vendita, furto, demolizione, cessazione definitiva della circolazione o
definitiva esportazione all’estero di un veicolo di tua proprietà (o
del coniuge in comunione di beni) precedentemente assicurato, puoi
richiedere che il relativo contratto di assicurazione r.c. auto sia
reso valido per altro veicolo della medesima categoria di tua
proprietà.
In tal caso la stessa impresa (o anche un’altra) dovrà
classificare il contratto relativo a tale auto sulla base delle
informazioni contenute nell’ultimo attestato di rischio conseguito sul
veicolo precedente, purché in corso di validità, mantenendo la medesima
CU.
Per saperne di più vedi il punto
1.27 “Qual è il periodo di
validità dell’attestato di rischio”.
Ricorda anche che, qualora tu abbia trasferito su un veicolo
di proprietà la classe CU relativa ad altro veicolo di tua proprietà
consegnato in conto vendita o oggetto di furto, l’impresa (la stessa o
anche un’altra) dovrà inserire quest’ultimo nella CU 14 nel caso
rimanga invenduto oppure sia ritrovato.
2.4. Conservare la propria classe di merito in caso di
sinistro
Qualora previsto, puoi conservare la classe di merito anche a
seguito di sinistro o di sinistri risarciti dalla tua compagnia: le
condizioni contrattuali generalmente prevedono la possibilità per
l’assicurato di rimborsare alla compagnia l’importo dei sinistri con
responsabilità principale del conducente (per saperne di più vedi il
punto
1.15 “Cos’è il bonus malus”), rientranti o meno nella procedura
di risarcimento diretto (per saperne di più vedi il punto
2.6 “Cosa
fare per…Richiedere il risarcimento”), quando siano pagati a titolo
definitivo nel corso del periodo di osservazione.
Ricorda che puoi esercitare tale facoltà anche se passi ad altra compagnia.
Questa è un’opportunità importante, da utilizzare nei
casi di sinistri con responsabilità principale del conducente di
modesta entità, poiché ti consente di evitare il malus e la conseguente
maggiorazione di premio.
Verifica dunque le condizioni contrattuali che hai
sottoscritto.
In caso di presenza della suddetta condizione contrattuale,
l’avviso che l’impresa deve trasmetterti almeno 30 giorni prima della
scadenza annuale, dovrà contenere le seguenti informazioni:
a) sinistri con responsabilità principale del conducente
rientranti nella procedura di risarcimento diretto, indicando:
- numero del/i sinistro/i, data di accadimento, nominativo
delle parti coinvolte;
- modalità da seguire per richiedere direttamente o per il
tramite dell’agente/punto vendita/call center, alla Stanza di compensazione c/o CONSAP S.p.A. (www.consap.it; e-mail:
rimborsistanza@consap.it) l’ammontare dell’importo pagato. La Stanza di
compensazione ti fornirà direttamente tutte le informazioni circa le
modalità da seguire per effettuare il rimborso;
- classe di merito (interna e corrispondente CU) in cui sarà
riclassificato il contratto e importo del premio da pagare per
l’annualità successiva, qualora il rimborso riguardi il sinistro/tutti
i sinistri pagato/i a titolo definitivo nel periodo di osservazione,
rientrante/i o meno nella procedura di risarcimento diretto;
- dichiarazione che la società procederà a riclassificare il
contratto in base alle relative condizioni, ricalcolando la classe di
merito (interna e corrispondente CU) e il premio dell’annualità
successiva in funzione del/i sinistro/i rimborsato/i, qualora il
rimborso non riguardi tutti i sinistri pagati a titolo definitivo nel
periodo di osservazione;
b) sinistri con responsabilità principale del conducente non
rientranti nella procedura di risarcimento diretto, indicando:
- numero del/i sinistro/i, data di accadimento, nominativo
delle parti coinvolte, importo e data di pagamento;
- classe di merito (interna e corrispondente CU) in cui sarà
riclassificato il contratto e importo del premio da pagare per
l’annualità successiva, qualora il rimborso riguardi il sinistro/tutti
i sinistri pagato/i a titolo definitivo nel periodo di osservazione,
compreso/i quello/i eventualmente rientrante/i nella procedura di
risarcimento diretto;
- dichiarazione che la società procederà a riclassificare il
contratto in base alle relative condizioni, ricalcolando la classe di
merito (interna e corrispondente CU) e il premio dell’annualità
successiva in funzione del/i sinistro/i rimborsato/i, qualora il
rimborso non riguardi tutti i sinistri pagati a titolo definitivo nel
periodo di osservazione.
Per saperne di più vedi il regolamento n. 4 del 9 agosto
2006 pubblicato nel sito dell’IVASS.
2.5. Denunciare un sinistro
Ricorda che hai l’obbligo di informare per iscritto la tua
compagnia nel caso tu abbia subito o provocato un
incidente stradale;
la compilazione e consegna all’impresa del modulo di
denuncia (modulo
blu di constatazione amichevole) rende più facile adempiere a tale
obbligo.
È tuo interesse informare la compagnia anche nel caso tu ritenga di non
avere responsabilità (denuncia cautelativa).
In base al contratto r.c. auto la compagnia è titolare della gestione
della lite, può cioè procedere, in caso di sinistro non rientrante
nella procedura di indennizzo diretto, alla trattazione del sinistro
stesso con la controparte, in presenza di una richiesta di risarcimento.
Sul sito internet delle compagnie puoi trovare l’elenco dei
Centri di liquidazione sinistri.
2.6. Richiedere il risarcimento
Chi ha subìto un danno a seguito di un incidente stradale ha
diritto di ottenere il risarcimento. Esistono due diverse procedure:
quella ordinaria e quella di risarcimento diretto, applicabili
alternativamente in presenza di determinate condizioni.
Fai molta attenzione! Il risarcimento diretto prevede che tu
faccia richiesta di risarcimento alla tua compagnia e si applica nei
seguenti casi:
l’incidente deve aver coinvolto soltanto due veicoli entrambi
identificati, assicurati ed immatricolati in Italia;
se uno dei due veicoli (o entrambi) è un ciclomotore, quest’ultimo deve
essere targato secondo il nuovo regime di targatura obbligatorio dal 13
febbraio 2012;
se oltre alle cose trasportate e al veicolo, hai riportato danni
fisici, deve trattarsi di lesioni non gravi, cioè di danni alla persona
con invalidità permanente non superiore al 9%.
La procedura di risarcimento diretto si applica anche se sul
tuo o sull’altro veicolo coinvolto erano presenti, oltre ai conducenti,
altre persone (trasportati) che hanno subìto lesioni anche gravi (cioè
danni alla persona con invalidità permanente superiore al 9%), mentre
non si applica in caso di danni fisici subìti da passanti.
La richiesta di risarcimento può essere consegnata a mano
alla tua compagnia oppure inviata mediante lettera raccomandata A/R o a
mezzo telegramma, telefax o posta elettronica (a meno che quest’ultimo
mezzo sia escluso dal tuo contratto).
Per ottenere il risarcimento nei termini indicati dal Codice
delle Assicurazioni (per saperne di più vedi il punto
2.6.1 “I tempi
per ottenere il risarcimento”) è molto importante che la richiesta sia
completa di tutti gli elementi previsti dalla legge. Per predisporre la
richiesta puoi rivolgerti alla tua compagnia, che è tenuta a fornirti
tutta l’assistenza necessaria anche ai fini della quantificazione dei
danni alle cose ed al veicolo.
In tutti gli altri casi si applica, invece, la procedura
ordinaria che prevede che tu faccia richiesta di risarcimento, con le
stesse modalità sopra descritte, alla compagnia del veicolo che ritieni
responsabile, in tutto o in parte, dell’incidente: si tratta delle
ipotesi di incidente con veicolo immatricolato all’estero o in cui
siano rimasti coinvolti più di due veicoli, ovvero di sinistro da cui
siano derivate lesioni a passanti o lesioni al conducente superiori a 9
punti di invalidità (“lesioni gravi”).
Ricorda che, se disponi di testimoni a tuo favore, devi comunicarlo nel primo atto di denuncia del sinistro o di richiesta di risarcimento, pena la non ammissibilità della prova in un eventuale futuro giudizio.
In caso di sinistro con veicolo non assicurato o non
identificato dovrai formulare la tua richiesta all’impresa designata
(in base al luogo di accadimento del sinistro) ed al Fondo di garanzia
per le vittime della strada presso
CONSAP S.p.A. (
www.consap.it).
L’elenco delle imprese designate lo puoi trovare nello stesso sito della Consap.
Il Codice delle Assicurazioni prevede inoltre che se in un
sinistro un terzo trasportato subisce lesioni personali, questi dovrà
fare richiesta di risarcimento alla compagnia del veicolo sul quale
viaggiava, il quale indennizzerà il danno negli stessi tempi sopra
richiamati (90 giorni) fino all’importo del massimale minimo di legge a
prescindere dall’accertamento della responsabilità dei conducenti.
Se il danno supera il massimale minimo di legge, il terzo
trasportato avrà diritto di richiedere la parte eccedente alla
compagnia del responsabile, sempre che questi sia assicurato per un
massimale superiore a quello minimo di legge.
2.6.1 I tempi per ottenere il risarcimento
Nel risarcimento diretto, a seguito di richiesta di
risarcimento, la tua impresa è obbligata a proporti un’offerta per il
risarcimento, ovvero a comunicare i motivi per i quali non ritiene di
fare offerta, entro il termine massimo di 60 giorni per i danni alle
cose ed entro il termine massimo di 90 giorni in caso di lesioni o
decesso del danneggiato.
Il termine di 60 giorni è ridotto a 30 quando entrambe le
parti abbiano sottoscritto il modulo di constatazione amichevole di
incidente (CAI o modulo blu), ai sensi dell’art. 148 del Codice delle
Assicurazioni. Gli stessi termini valgono anche per la procedura
ordinaria e pertanto devono essere osservati dalla impresa di
controparte alla quale tu hai fatto richiesta di risarcimento.
L'impresa può non formulare nei termini l'offerta nel solo caso di approfondimenti necessari a fini antifrode.
In riferimento al termine previsto per l’offerta di
risarcimento in caso di lesioni alla persona, ricorda che i 90 giorni
decorrono dalla presentazione di un certificato medico di avvenuta
guarigione o di stabilizzazione dei postumi.
Se la tua richiesta di risarcimento è incompleta di qualche
elemento essenziale, l’impresa è invece tenuta ad informarti entro 30
giorni, richiedendoti di fornire le informazioni integrative.
L'identificazione di eventuali testimoni citati nella denuncia deve esserti richiesta
entro 60 giorni e avrai altri 60 giorni di tempo per fornire riscontro.
Una volta pervenuti all’impresa gli elementi essenziali che ti ha
richiesto, riprendono a decorrere i termini per la formulazione/diniego
dell’offerta risarcitoria.
Se dichiari di accettare la somma che ti viene offerta, la
compagnia è tenuta ad effettuare il pagamento tassativamente entro i
successivi 15 giorni.
2.7. Richiedere il risarcimento nel caso di incidenti stradali
all’estero o con veicoli esteri
1) Incidenti in Italia con veicoli esteri
Se sei rimasto vittima di un incidente stradale provocato in
Italia da un veicolo immatricolato all’estero, per richiedere il
risarcimento dei danni subiti occorre inviare una richiesta di
risarcimento con raccomandata A/R all’Ufficio Centrale Italiano.
Per ulteriori informazioni su questo punto, consulta il sito
internet UCI all’indirizzo www.ucimi.it.
2) Incidenti all’estero con veicoli esteri
Se durante un viaggio all’estero, in uno dei
Paesi
del Sistema Carta Verde, sei rimasto vittima di un
incidente stradale provocato da un veicolo immatricolato e assicurato
in uno degli
Stati dello Spazio Economico Europeo,
per richiedere il risarcimento dei danni subiti puoi inviare una
richiesta di risarcimento con raccomandata A/R al rappresentante
nominato in Italia dalla compagnia del responsabile del sinistro.
Per conoscere nome e indirizzo di tale rappresentante
(“mandatario”), invia una richiesta a CONSAP S.p.A. - Centro di
Informazione italiano - al numero di fax: 06.85796270, o all’indirizzo
e-mail: richieste.centro@consap.it, indicando in modo chiaro, oltre
alle generalità del soggetto danneggiato, data e luogo di accadimento
del sinistro ed estremi dei veicoli coinvolti (targa del veicolo
responsabile del sinistro, nazionalità, impresa di assicurazione del
veicolo responsabile del sinistro, se nota).
Per saperne di più consulta il sito di CONSAP S.p.A.
(www.consap.it).
Nota Bene:
se l’incidente è provocato all’estero da un veicolo non immatricolato
in uno dei Paesi dello Spazio Economico Europeo, non è possibile
applicare la procedura sopra indicata.
In questi casi, se l’incidente è accaduto in uno dei Paesi aderenti al
sistema della Carta Verde, la richiesta di risarcimento potrà essere
indirizzata all’impresa di assicurazione del responsabile del sinistro
oppure al Bureau nazionale dello Stato di accadimento del sinistro se
il veicolo che ha provocato il danno è immatricolato in uno Stato
diverso rispetto a quello di accadimento (gli indirizzi dei vari
Bureaux sono indicati nel sito internet dell’UCI).
Elenco dei Paesi aderenti al sistema della Carta Verde:
Albania; Andorra; Austria; Belgio; Bielorussia; Bosnia Erzegovina;
Bulgaria; Repubblica Ceca; Cipro; Croazia; Danimarca; Estonia;
Finlandia; Francia; F.Y.R.O.M. (ex Repubblica Jugoslava della
Macedonia); Germania; Grecia; Iran; Irlanda; Islanda; Israele; Italia;
Lituania; Lettonia; Lussemburgo; Malta; Marocco; Moldavia; Norvegia;
Paesi Bassi; Polonia; Portogallo; Regno Unito di Gran Bretagna ed
Irlanda del Nord; Romania; Serbia, Montenegro; Repubblica Slovacca;
Russia; Slovenia; Spagna; Svezia; Svizzera; Tunisia; Turchia; Ucraina;
Ungheria.
Stati dello Spazio Economico Europeo:
i Paesi membri dell’Unione Europea oltre a Norvegia, Islanda e
Liechtenstein.
2.8. Accedere al proprio Fascicolo di sinistro
Se sei contraente, assicurato o danneggiato hai diritto di
accedere ed estrarre copia degli atti contenuti nel Fascicolo dei
sinistri in cui sei stato coinvolto, ma solo con riferimento ai dati
riguardanti la tua persona (ad esempio denunce e richieste di
risarcimento; rapporto delle Autorità intervenute sul luogo del
sinistro; dichiarazioni testimoniali sulle modalità del sinistro con
esclusione dei riferimenti anagrafici dei testimoni; perizie dei danni
materiali; perizie medico-legali relative alla tua persona; preventivi
e fatture riguardanti i veicoli e/o le cose danneggiate; quietanze di
liquidazione).
Se gli atti predetti, o comunque una parte di essi, sono
relativi a persone diverse e la loro conoscenza è necessaria per curare
o difendere tuoi interessi giuridici, potrai egualmente accedervi ma in
una forma attenuata, prendendone cioè solo visione senza estrarne
copia. Sono invece del tutto escluse dall’accesso le perizie
medico-legali relative a terzi.
Puoi esercitare il diritto di accesso dal momento in cui ricevi comunicazione della somma offerta o dei motivi per i quali l’impresa non ritiene di fare offerta.
In caso di mancata offerta o di mancata comunicazione del diniego dell'offerta, potrai esercitare l’accesso:
- decorsi 30 giorni dalla data di ricezione da parte
dell’impresa della richiesta di risarcimento, se si tratta di danni a
cose e se il modulo di denuncia (modulo blu di constatazione
amichevole) è stato sottoscritto dai conducenti dei veicoli;
- decorsi 60 giorni dalla data di ricezione della richiesta
di risarcimento, se si tratta di danni a cose;
- decorsi 90 giorni dalla data di ricezione della richiesta
di risarcimento, se il sinistro ha causato lesioni personali o il
decesso.
In ogni caso puoi esercitare il diritto di accesso decorsi 120
giorni dalla data di accadimento del sinistro. Il procedimento di
accesso si conclude nel termine di 60 giorni, che decorrono dalla data
di ricezione da parte dell’impresa della richiesta di accesso.
La richiesta di accesso deve essere redatta per iscritto e
inviata (a mezzo raccomandata A/R o a mezzo telefax, o mediante
consegna a mano) alla sede legale o alla direzione generale
dell'impresa di assicurazione, ovvero all'ufficio incaricato della
liquidazione del sinistro, ovvero al punto vendita presso il quale hai
concluso il contratto o al quale quest'ultimo è stato assegnato.
Nella richiesta di accesso devi indicare gli estremi dell'atto
oggetto della richiesta ovvero gli elementi che ne consentano
l'individuazione, facendo riferimento a un tuo interesse personale e
concreto. In mancanza di tali elementi, sei comunque tenuto a
specificare i dati e le informazioni oggetto della richiesta in modo da
consentire all'impresa l'individuazione degli atti in cui siano
eventualmente contenuti.
Alla richiesta di accesso devi allegare copia di un tuo
documento di identità e in caso di delega anche copia di un documento
d’identità del delegato.
Entro 15 giorni dalla data di ricezione l'impresa deve
comunicarti:
- l'irregolarità o incompletezza della richiesta di accesso,
indicando gli elementi non corretti o mancanti (in tal caso il termine
per la conclusione del procedimento è sospeso e ricomincia a decorrere
dalla data di ricezione della richiesta corretta);
- il rifiuto o la limitazione dell'accesso, indicando i
motivi per i quali l'accesso non può essere in tutto o in parte
esercitato;
- l’accoglimento della richiesta di accesso con l'indicazione
del responsabile, dell'ufficio dove poter effettuare l’accesso, nonché
l'indicazione di un periodo di tempo non inferiore a 15 giorni per
prendere visione degli atti richiesti ed estrarne copia.
In caso di rifiuto o limitazione dell'accesso o qualora, entro
60 giorni dalla richiesta, il richiedente non sia messo in condizione
di prendere visione degli atti richiesti ed estrarne copia a sue spese,
il richiedente può inoltrare reclamo all'IVASS.
Per saperne di più vedi il Regolamento del Ministero
dello Sviluppo Economico n. 191 del 29 ottobre 2008
(presente nel sito dell’IVASS nell’area “Normativa”, all’interno della sezione
Normativa Secondaria non emanata dall’IVASS,
nella sottosezione relativa alla “R.C.Auto”).
Al numero verde 800-486661 è attivo il Contact Center
Consumatori dell'IVASS (che opera dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30
alle ore 14.30) per fornirti informazioni ed assistenza, anche sullo
stato di trattazione del tuo reclamo presentato all’Istituto.
3. Come presentare reclamo
Qualora tu non ti ritenga soddisfatto del rapporto instaurato con
un’impresa di assicurazione italiana o estera operante in Italia puoi
presentare un reclamo.
Per saperne di più consulta la Guida pratica IVASS
n. 4
“Presentazione dei Reclami” oppure consulta la
“Guida ai Reclami” sul
sito dell’IVASS.